Home Amministrazione Trasparente
Altri contenuti
Accesso civico
Accesso civico "semplice"
Accesso civico semplice art.5 c.1, d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016 (Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria) L’accesso civico, introdotto dall'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione. Come esercitare il diritto - posta ordinaria all’indirizzo: Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II”, Via Roma, 20/b – Capo d’Orlando - posta elettronica all’indirizzo PEC: meic83000x@pec.istruzione.it
L’oggetto dell’accesso civico semplice Il Procedimento La Scrivente, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque nel rispetto della normativa vigente. La richiesta di accesso civico può essere presentata anche presso la segreteria scolastica. In questo caso farà fede la data di protocollazione digitale del documento. Tutela dell'accesso civico La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può inviare tale richiesta al titolare del potere sostitutivo individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale all'indirizzo e-mail direzione-sicilia@istruzione.it PEC: drsi@postacert.istruzione.it, oppure proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio. I Responsabili Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico che entro 30 giorno provvede a fornire una risposta alla richiesta di accesso civico. Il Titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile del procedimento è il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale contattabile all'indirizzo e-mail direzione-sicilia@istruzione.it |